ordinanza
Tribunale di Brescia, ord. 29 luglio 2026 (R.G. 00008052/2026)
Tribunale di Brescia
Massima
Confermato il provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte, il giudice concede alle parti il termine di legge, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, per l'inizio della causa di merito ovvero, ove contrattualmente previsto, per l'attivazione del procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 669-octies, co. 5, cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Brescia, 29 Luglio 2026, «Tribunale di Brescia, ord. 29 luglio 2026 (R.G. 00008052/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-ord-29-luglio-2026-r-g-00008052-2026/