Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Brescia, ord. 29 luglio 2026 (R.G. 00008052/2026)

Tribunale di Brescia

Massima

Confermato il provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte, il giudice concede alle parti il termine di legge, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, per l'inizio della causa di merito ovvero, ove contrattualmente previsto, per l'attivazione del procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 669-octies, co. 5, cod. proc. civ.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Brescia, 29 Luglio 2026, «Tribunale di Brescia, ord. 29 luglio 2026 (R.G. 00008052/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-ord-29-luglio-2026-r-g-00008052-2026/

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