ordinanza
Tribunale di Brescia, ord. 11 giugno 2026 (R.G. 00005768/2026)
Tribunale di Brescia
Massima
Ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, le parti possono attribuire agli arbitri il potere cautelare con la convenzione d'arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. Tuttavia, prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669 quinquies cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Brescia, 11 Giugno 2026, «Tribunale di Brescia, ord. 11 giugno 2026 (R.G. 00005768/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-ord-11-giugno-2026-r-g-00005768-2026/