Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Brescia, ord. 11 giugno 2026 (R.G. 00005768/2026)

Tribunale di Brescia

Massima

Ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, le parti possono attribuire agli arbitri il potere cautelare con la convenzione d'arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. Tuttavia, prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669 quinquies cod. proc. civ.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Brescia, 11 Giugno 2026, «Tribunale di Brescia, ord. 11 giugno 2026 (R.G. 00005768/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-ord-11-giugno-2026-r-g-00005768-2026/

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