Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Brescia, 29 gennaio 2026, n. 1247

Tribunale di Brescia

Massima

La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra la società e i soci relative a diritti disponibili, contenente un rinvio generale all'arbitrato rituale ai sensi del d.lgs. n. 5/2003, deve essere interpretata nel senso che la compromettibilità concerne esclusivamente le controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle concernenti rapporti contrattuali di diversa natura, ancorché questi ultimi vertano su diritti derivanti dal rapporto sociale, ove l'accertamento richiesto non presupponga né implichi la cognizione di diritti e rapporti sociali.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra la società e i soci relative a diritti disponibili, contenente un rinvio generale all’arbitrato rituale ai sensi del d.lgs. n. 5/2003, deve essere interpretata nel senso che la compromettibilità concerne esclusivamente le controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle concernenti rapporti contrattuali di diversa natura, ancorché questi ultimi vertano su diritti derivanti dal rapporto sociale, ove l’accertamento richiesto non presupponga né implichi la cognizione di diritti e rapporti sociali.

Come citare

Tribunale di Brescia, 29 Gennaio 2026, N. 1247, «Tribunale di Brescia, 29 gennaio 2026, n. 1247», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-29-gennaio-2026-n-1247-1774443275-9737/

Condividi questa decisione