sentenza
N. 2111
Anno: 2025

Tribunale di Brescia, 21 maggio 2025, n. 2111

⚖️ Tribunale di Brescia
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Massima

Nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, e l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ.
Ai fini dell'impugnativa del lodo arbitrale irrituale, l'errore che rileva è solo quello di fatto essenziale che abbia inficiato la volontà dell'arbitro per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti dedotti, circostanza che ricorre allorquando l'arbitro non abbia preso visione degli elementi della controversia o ne abbia supposti altri inesistenti, ovvero ancora abbia dato come contestati fatti pacifici e viceversa.
Il lodo arbitrale irrituale, per il suo carattere negoziale, non è impugnabile per errore di giudizio in ordine alla valutazione delle prove o all'opportunità delle determinazioni assunte per la composizione della controversia, mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Brescia, 21/05/2025, n. 2111, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-21-maggio-2025-n-2111-1752226068/