Tribunale di Brescia, 11 novembre 2022, n. 2740
Massima
Ciascuna parte che ha sottoscritto una clausola compromissoria ha il diritto di convenire ed essere convenuta avanti all'arbitro con le modalità e nei termini pattuiti nella stessa. In caso di litisconsorzio necessario, la citazione a giudizio innanzi al giudice ordinario e l'omesso rilievo, da parte di un litisconsorte convenuto, dell'esistenza della clausola costituiscono, nella sostanza, atti dispositivi che, seppure legittimi, non possono essere efficaci nei confronti degli altri litisconsorti che, chiedendo che la vertenza sia decisa dagli arbitri come pattuito nella convenzione, non intendono derogarvi.
Da ciò deriva che l'eccezione di arbitrato sollevata anche da uno solo dei litisconsorti è idonea a radicare la competenza innanzi all'arbitro.
Note Metodologiche
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