Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Bologna, ord. 7 luglio 2026 (R.G. 00005893/2026)

Tribunale di Bologna

Massima

Ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, anche in presenza di un'ampia clausola compromissoria, la tutela cautelare spetta al giudice ordinario quando non sia stato costituito il collegio arbitrale e la convenzione d'arbitrato non attribuisca espressamente agli arbitri poteri cautelari, restando la questione preliminare di arbitrato riservata alla decisione di merito.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, anche in presenza di un’ampia clausola compromissoria, la tutela cautelare spetta al giudice ordinario quando non sia stato costituito il collegio arbitrale e la convenzione d’arbitrato non attribuisca espressamente agli arbitri poteri cautelari, restando la questione preliminare di arbitrato riservata alla decisione di merito.

Come citare

Tribunale di Bologna, 7 Luglio 2026, «Tribunale di Bologna, ord. 7 luglio 2026 (R.G. 00005893/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-ord-7-luglio-2026-r-g-00005893-2026/

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