Tribunale di Bologna, 29 settembre 2025, n. 2425
Massima
La clausola di accettazione generale delle disposizioni contrattuali ("tutte le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono state definite ed accettate dalle parti in contraddittorio") equivale alla specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria prevista dall'art. 1341 co. 2 cod. civ., specialmente quando sussiste tra le parti un rapporto simmetrico e la sottoscrizione è avvenuta su più contratti contenenti sia la clausola compromissoria sia quella di accettazione generale.
La sussistenza di valida clausola compromissoria comporta la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale ordinario e la dichiarazione di incompetenza dello stesso in favore degli arbitri.
Note Metodologiche
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