Tribunale di Bologna, 27 dicembre 2025, n. 3870
Massima
L'eccezione fondata su clausola compromissoria per arbitrato irrituale, sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo a una questione di competenza, bensì di improponibilità della domanda giudiziale, attesa la natura contrattuale di tale forma di arbitrato, con cui è demandato agli arbitri lo svolgimento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non l'esercizio di una funzione giurisdizionale.
La disciplina processuale dettata dal cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale non si applica all'arbitrato irrituale, e segnatamente non trova applicazione l'art. 819 ter cod. proc. civ., che regola i rapporti tra il giudice ordinario e gli arbitri rituali, con la conseguenza che, dichiarata l'improponibilità della domanda per clausola compromissoria irrituale, non può essere fissato un termine per la riassunzione della causa davanti all'arbitro, potendo la parte interessata unicamente instaurare un autonomo giudizio arbitrale.
L'esistenza di una clausola compromissoria non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, pertanto, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, ferma restando la facoltà dell'intimato di eccepire l'esistenza della clausola in sede di opposizione, con conseguente obbligo per il giudice dell'opposizione di revocare il decreto ingiuntivo e dichiararne la nullità.
Note Metodologiche
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