sentenza
Tribunale di Bologna, 22 giugno 2026, n. 5125
Tribunale di Bologna
Massima
L'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario; conseguentemente, lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri rituali ovvero del giudicerio integra una questione di competenza e non di giurisdizione.
L'eccezione di arbitrato rituale, quale eccezione di competenza, deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il primo atto difensivo della parte opponente — che riveste in tale giudizio la posizione sostanziale di convenuto — è l'atto di citazione in opposizione ex art. 645, co. 1, cod. proc. civ.
La clausola compromissoria, una volta tempestivamente ecc dall'opponente, non è rinunciata tacitamente per effetto del successivo deposito di memorie integrative o dello svolgimento di difese nel processo già pendente; tali attività costituiscono esercizio delle facoltà processuali imposte dall'assetto del giudizio ordinario già instaurato e non esprimono una volontà abdicativa rispetto alla sede arbitrale.
Ai sensi dell'art. 808-quater cod. proc. civ., nel dubbio sull'ampiezza della convenzione d'arbitrato, essa si interpreta nel senso che la competenza are si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce; tale criterio ermeneutico di favor arbitrati impone di attribuire alla clausola compromissoria la portata più ampia coerente con il tenore dell'accordo.
L'accoglimento dell'eccezione di arbitrato rituale comporta l'incompetenza del giudice ordinario, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la devoluzione della controversia alla cognizione arbitrale; le spese di lite conseguenti a tale declaratori sono poste a carico della parte che ha introdotto il procedimento monitorio avente ad oggetto una controversia devoluta ad arbitri, in quanto parte sostanzialmente soccombente.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario; conseguentemente, lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri rituali ovvero del giudicerio integra una questione di competenza e non di giurisdizione.
L’eccezione di arbitrato rituale, quale eccezione di competenza, deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il primo atto difensivo della parte opponente — che riveste in tale giudizio la posizione sostanziale di convenuto — è l’atto di citazione in opposizione ex art. 645, co. 1, cod. proc. civ.
La clausola compromissoria, una volta tempestivamente ecc dall’opponente, non è rinunciata tacitamente per effetto del successivo deposito di memorie integrative o dello svolgimento di difese nel processo già pendente; tali attività costituiscono esercizio delle facoltà processuali imposte dall’assetto del giudizio ordinario già instaurato e non esprimono una volontà abdicativa rispetto alla sede arbitrale.
Ai sensi dell’art. 808-quater cod. proc. civ., nel dubbio sull’ampiezza della convenzione d’arbitrato, essa si interpreta nel senso che la competenza are si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce; tale criterio ermeneutico di favor arbitrati impone di attribuire alla clausola compromissoria la portata più ampia coerente con il tenore dell’accordo.
L’accoglimento dell’eccezione di arbitrato rituale comporta l’incompetenza del giudice ordinario, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la devoluzione della controversia alla cognizione arbitrale; le spese di lite conseguenti a tale declaratori sono poste a carico della parte che ha introdotto il procedimento monitorio avente ad oggetto una controversia devoluta ad arbitri, in quanto parte sostanzialmente soccombente.
Come citare
Tribunale di Bologna, 22 Giugno 2026, N. 5125, «Tribunale di Bologna, 22 giugno 2026, n. 5125», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-22-giugno-2026-n-5125/