sentenza
Tribunale di Bologna, 21 luglio 2026, n. 5482
Tribunale di Bologna
Massima
La clausola compromissoria che escluda dalla competenza arbitrale i procedimenti d'ingiunzione e le relative fasi di opposizione si riferisce ai procedimenti promossi tra le parti del rapporto e non opera quando il procedimento monitorio sia stato radicato da un terzo nei confronti di una delle parti, pur per una vicenda connessa.
In caso di dubbio sull'interpretazione della portata della clausola compromissoria deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale.
In assenza di una previsione esplicita sul venir meno degli effetti della clausola compromissoria per ragioni di connessione, occorre dare corso all'assetto degli interessi definito in contratto, non rilevando le esigenze di economia dei giudizi e di opponibilità.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bologna, 21 Luglio 2026, N. 5482, «Tribunale di Bologna, 21 luglio 2026, n. 5482», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-21-luglio-2026-n-5482/