Tribunale di Bologna, 11 febbraio 2026, n. 1507
Massima
La validità di una clausola compromissoria inserita nello statuto sociale deve essere valutata in astratto, avendo riguardo alla sua vocazione a perdurare nel tempo, e con riferimento all'indipendenza e all'affidabilità dell'arbitro nominato piuttosto che alla qualità del soggetto preposto alla nomina.
La parte che contesti la validità della clausola compromissoria statutaria per il preteso difetto di imparzialità del soggetto chiamato a nominare l'arbitro conserva in ogni caso, ai sensi dell'art. 815 cod. proc. civ., il diritto di ricusare gli arbitri privi dei requisiti di indipendenza e imparzialità.
La clausola compromissoria prevista nello statuto di una società per azioni per la risoluzione delle controversie tra soci costituisce un legittimo strumento posto a presidio dell'interesse sociale.
La previsione statutaria di sospensione dell'efficacia del recesso del socio nelle more dell'impugnazione della sua legittimità in sede arbitrale non costituisce di per sé un pregiudizio per il socio recedente, in quanto questi conserva fino alla notificazione del lodo arbitrale tanto gli obblighi quanto i diritti derivanti dallo status di socio, con un correlativo vantaggio in termini di certezza dei rapporti giuridici societari.
Note Metodologiche
standard