sentenza
N. 1521
Anno: 2025

Tribunale di Bergamo, 24 novembre 2025, n. 1521

⚖️ Tribunale di Bergamo
📅

Massima

La clausola compromissoria che devolve le controversie nascenti da un contratto di mandato sportivo alla giustizia arbitrale sportiva non preclude il ricorso alla giurisdizione ordinaria per la tutela di diritti di credito derivanti dal rapporto contrattuale, atteso che la competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva è circoscritta alle sole controversie riguardanti le regole tecniche relative al corretto svolgimento della prestazione agonistica e alla regolarità della competizione, nonché alle controversie disciplinari concernenti l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori.
Lo spirare del termine perentorio previsto dal regolamento arbitrale sportivo per l'introduzione della procedura arbitrale comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di adire l'arbitrato irrituale, senza determinare la rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bergamo, 24/11/2025, n. 1521, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bergamo-24-novembre-2025-n-1521-1769463157-7950/