Tribunale di Bergamo, 15 aprile 2026, n. 414
Massima
In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice dell'opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo e di inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.
L'obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, co. 2, cod. civ. non sussiste allorché il contratto sia stato specificamente negoziato tra le parti e non costituisca un contratto per adesione predisposto unilateralmente.
La clausola compromissoria è dotata di propria individualità e autonomia rispetto al contratto cui accede, sicché la risoluzione o l'invalidità del negozio non ne determina il venir meno.
Note Metodologiche
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