Tribunale di Bari, ord. 8 giugno 2026 (R.G. 00003391/2026)
Massima
A seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, la mera previsione di una clausola compromissoria, anche ampia, non è di per sé sufficiente a radicare la competenza cautelare in capo agli arbitri, occorrendo una espressa e inequivoca previsione convenzionale che attribuisca loro il potere di concedere misure cautelari ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ. In difetto di tale previsione, la competenza cautelare resta in capo al giudice ordinario.
Qualora non risulti instaurato alcun procedimento arbitrale né attivato il meccanismo di nomina dell'arbitro, la competenza cautelare spetta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 818, co. 2, cod. proc. civ. fino alla costituzione del collegio arbitrale.
Note Metodologiche
standard