Massima
Configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, l'eccezione di compromesso dà luogo a una questione di merito, concernente l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce eccezione in senso stretto, da proporsi nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.
L'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale deve essere dichiarata con sentenza, dando luogo la relativa eccezione a una questione di merito attinente all'interpretazione e alla validità della convenzione d'arbitrato.
La partecipazione a un procedimento di negoziazione assistita, avendo natura stragiudiziale, non integra rinuncia alla clausola compromissoria, rinuncia implicita ravvisabile soltanto ove la parte scelga di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, il cui esame è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione.
Non è causa di nullità della clausola compromissoria per arbitrato rituale l'asserita indeterminatezza del procedimento di nomina degli arbitri, trovando diretta e immediata applicazione gli artt. 806 e seguenti cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bari, 7 Settembre 2026, N. 4618, «Tribunale di Bari, 7 settembre 2026, n. 4618», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-7-settembre-2026-n-4618/