Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Bari, 7 agosto 2026, n. 4537

Tribunale di Bari

Massima

Ove lo statuto preveda la facoltà di ricorrere al collegio dei probiviri, va distinta l'ipotesi in cui la norma statutaria attribuisca a tale organo la funzione di un vero e proprio collegio arbitrale, cui è devoluta la decisione delle controversie fra i soci ovvero fra questi e la società, da quella in cui esso rivesta la più limitata funzione di organo interno con compiti di riesame e controllo delle deliberazioni adottate dagli altri organi sociali.
Nella prima ipotesi le determinazioni del collegio dei probiviri assumono il valore di decisioni arbitrali, assoggettate, a seconda dei casi, al regime del lodo rituale ovvero irrituale, e la deliberazione sociale non è direttamente impugnabile davanti all'autorità giudiziaria; nella seconda, avendo l'attività dell'organo carattere meramente endosocietario, le sue deliberazioni rendono soltanto definitive quelle adottate dagli altri organi, senza precludere il ricorso al giudice, poiché il collegio dei probiviri, a differenza di quello arbitrale, è chiamato non a decidere la controversia ma a prevenirla.
La clausola statutaria che rimette all'organo interno le sole controversie sull'interpretazione e sull'applicazione dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali non comprende la pretesa di pagamento fondata sulla disciplina eurounitaria e nazionale dei programmi operativi.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bari, 7 Agosto 2026, N. 4537, «Tribunale di Bari, 7 agosto 2026, n. 4537», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-7-agosto-2026-n-4537/

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