Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Bari, 4 aprile 2022, n. 1201

Tribunale di Bari

Massima

Anche se la pronuncia di incompetenza discende da lodo arbitrale, la riassunzione deve avvenire secondo le ordinarie regole, con notifica dell'atto effettuata ai sensi dell'art. 125 disp att. e 170 cod. proc. civ. per cui la riassunzione deve essere effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente, e non alla parte personalmente ovvero con notifica al procuratore già costituito per la parte nel precedente giudizio.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bari, 4 Aprile 2022, N. 1201, «Tribunale di Bari, 4 aprile 2022, n. 1201», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-4-aprile-2022-n-1201-1752148096/

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