Massima
Anche se la pronuncia di incompetenza discende da lodo arbitrale, la riassunzione deve avvenire secondo le ordinarie regole, con notifica dell'atto effettuata ai sensi dell'art. 125 disp att. e 170 cod. proc. civ. per cui la riassunzione deve essere effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente, e non alla parte personalmente ovvero con notifica al procuratore già costituito per la parte nel precedente giudizio.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bari, 4 Aprile 2022, N. 1201, «Tribunale di Bari, 4 aprile 2022, n. 1201», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-4-aprile-2022-n-1201-1752148096/