Tribunale di Bari, 25 novembre 2025, n. 4318
Tribunale
di Bari
Massima
La disciplina delle clausole compromissorie statutarie dettata dall'art. 34, co. 6, d.lgs. n. 5/2003 – che prevede l'approvazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale e il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti – si applica esclusivamente alle clausole che devolvono le controversie societarie ad arbitrato rituale, e non trova invece applicazione alle clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle medesime controversie ad arbitrato irrituale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bari, 25/11/2025, n. 4318, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-25-novembre-2025-n-4318-1769463157-6015/