Massima
La disciplina delle clausole compromissorie statutarie dettata dall'art. 34, co. 6, d.lgs. n. 5/2003 – che prevede l'approvazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale e il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti – si applica esclusivamente alle clausole che devolvono le controversie societarie ad arbitrato rituale, e non trova invece applicazione alle clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle medesime controversie ad arbitrato irrituale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La disciplina delle clausole compromissorie statutarie dettata dall’art. 34, co. 6, d.lgs. n. 5/2003 – che prevede l’approvazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale e il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti – si applica esclusivamente alle clausole che devolvono le controversie societarie ad arbitrato rituale, e non trova invece applicazione alle clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle medesime controversie ad arbitrato irrituale.
Come citare
Tribunale di Bari, 25 Novembre 2025, N. 4318, «Tribunale di Bari, 25 novembre 2025, n. 4318», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-25-novembre-2025-n-4318-1769463157-6015/