Tribunale di Bari, 15 settembre 2016, n. 4631
Massima
Il principio di autonomia della clausola compromissoria vale in relazione al negozio processuale fondante l’arbitrato rituale, che si attua, per volontà delle parti compromittenti, mediante l’esercizio di una potestà decisoria alternativa rispetto a quella del giudice statuale e si risolve in un lodo avente tra le parti la stessa efficacia della sentenza; viceversa, detto principio non può essere invocato in relazione all’arbitrato irrituale, avente natura negoziale e consistente nell’adempimento del mandato, conferito dalle parti all’arbitro, di integrare la volontà delle parti stesse dando vita ad un negozio di secondo grado, il quale trae la sua ragione d’essere dal negozio nel quale la clausola è inserita, con la conseguenza che la clausola di arbitrato irrituale non può sopravvivere alle cause di nullità che facciano venir meno la fonte stessa del potere degli arbitri.
Note Metodologiche
standard