Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 22 gennaio 2026, n. 42

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Massima

L'inefficacia per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. della clausola compromissoria è predicabile esclusivamente in relazione alle condizioni generali di contratto e non si applica ad una scrittura privata redatta e concordata per la conclusione di un singolo affare, in relazione alla quale la clausola compromissoria conserva piena validità ed efficacia.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’inefficacia per violazione dell’art. 1341, comma 2, c.c. della clausola compromissoria è predicabile esclusivamente in relazione alle condizioni generali di contratto e non si applica ad una scrittura privata redatta e concordata per la conclusione di un singolo affare, in relazione alla quale la clausola compromissoria conserva piena validità ed efficacia.

Come citare

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 22 Gennaio 2026, N. 42, «Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 22 gennaio 2026, n. 42», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-22-gennaio-2026-n-42-1774360251-2535/

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