sentenza
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 22 gennaio 2026, n. 42
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Massima
L'inefficacia per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. della clausola compromissoria è predicabile esclusivamente in relazione alle condizioni generali di contratto e non si applica ad una scrittura privata redatta e concordata per la conclusione di un singolo affare, in relazione alla quale la clausola compromissoria conserva piena validità ed efficacia.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’inefficacia per violazione dell’art. 1341, comma 2, c.c. della clausola compromissoria è predicabile esclusivamente in relazione alle condizioni generali di contratto e non si applica ad una scrittura privata redatta e concordata per la conclusione di un singolo affare, in relazione alla quale la clausola compromissoria conserva piena validità ed efficacia.
Come citare
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 22 Gennaio 2026, N. 42, «Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 22 gennaio 2026, n. 42», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-barcellona-pozzo-di-gotto-22-gennaio-2026-n-42-1774360251-2535/