sentenza
N. 498
Anno: 2025

Tribunale di Avezzano, 26 novembre 2025, n. 498

⚖️ Tribunale di Avezzano
📅

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, che devolva agli arbitri le controversie tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non preclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo; tuttavia, ove il debitore ingiunto proponga opposizione eccependo l'esistenza di tale clausola, il giudice dell'opposizione deve dichiarare la nullità del decreto opposto e rimettere la controversia agli arbitri.
La declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, pronunciata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha il duplice contenuto di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che il provvedimento deve essere reso nella forma della sentenza e non dell'ordinanza, né trova applicazione la disposizione di cui all'art. 38, co. 2, cod. proc. civ. sull'adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Avezzano, 26/11/2025, n. 498, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-avezzano-26-novembre-2025-n-498-1769463157-4273/