sentenza
N. 692
Anno: 2026

Tribunale di Ancona, 8 aprile 2026, n. 692

⚖️ Tribunale di Ancona
📅

Massima

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel rapporto contrattuale cui essa è annessa, con esclusione di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico.
La clausola che devolve la controversia ad arbitri, incidendo sulla tutela giurisdizionale delle parti, richiede la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. ove inserita in condizioni generali di contratto.
In tema di arbitrato, la contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale non determina rinuncia alla prima, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso.
Alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 819-ter, co. 2, c.p.c. (Corte cost. n. 223/2013), nel caso di accoglimento dell'eccezione di compromesso il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della controversia innanzi agli arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Ancona, 08/04/2026, n. 692, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ancona-8-aprile-2026-n-692/