Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Agrigento, decr. 20 luglio 2026 (R.G. 00001128/2026)

Tribunale di Agrigento

Massima

In presenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, il presidente del tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di nomina a lui demandato, provvede alla designazione dell'arbitro unico ai sensi degli artt. 838 bis e seguenti cod. proc. civ., anche quando la controversia abbia ad oggetto la sospensione e l'annullamento di una deliberazione dell'organo amministrativo per contrarietà alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto.
L'arbitro designato deve comunicare senza indugio l'accettazione dell'incarico, corredata dalla dichiarazione di indipendenza, imparzialità e assenza di cause di incompatibilità o di ricusazione previste dalla legge, e il procedimento arbitrale ha corso presso la sede prevista dalla clausola compromissoria.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Agrigento, 20 Luglio 2026, «Tribunale di Agrigento, decr. 20 luglio 2026 (R.G. 00001128/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-agrigento-decr-20-luglio-2026-r-g-00001128-2026/

Condividi questa decisione