sentenza
Corte di Appello di Venezia, 13 luglio 2026, n. 1582
Corte di Appello di Venezia
Massima
L'eccezione di compromesso costituisce eccezione non rilevabile d'ufficio, soggetta ai termini perentori di decadenza previsti per le difese del convenuto, sicché la sua proposizione tardiva ne impedisce l'esame, salva la rimessione in termini.
La rimessione in termini presuppone un'istanza espressa, con specifica presa di posizione sulle cause non imputabili del mancato rispetto del termine perentorio, e deve essere decisa con provvedimento ordinatorio nel contraddittorio delle parti, non essendo consentito pronunciarla per la prima volta con la sentenza che definisce il giudizio.
È illegittima la condanna alle spese fondata sull'accoglimento di un'eccezione di arbitrato che non possa considerarsi regolarmente e tempestivamente proposta.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Venezia, 13 Luglio 2026, N. 1582, «Corte di Appello di Venezia, 13 luglio 2026, n. 1582», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-13-luglio-2026-n-1582/