Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Venezia, 13 luglio 2026, n. 1576

Corte di Appello di Venezia

Massima

La sentenza non definitiva, passata in giudicato, con cui il giudice ordinario declina la propria competenza per essere la controversia devoluta ad arbitrato non preclude la cognizione incidentale, ai soli fini della decisione sulle domande rimaste nella sua cognizione, della questione deferita agli arbitri, qualora la parte non abbia richiesto una pronuncia autonoma idonea a passare in giudicato.
L'accertamento con efficacia di giudicato della questione devoluta agli arbitri è necessario soltanto ove imposto da una specifica previsione normativa, sicché, in difetto, l'esame incidenter tantum della medesima questione non determina duplicazione di giudizi né rischio di contrasto tra decisioni.
Esclusa la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto devoluto alla cognizione arbitrale e quello rimasto nella cognizione del giudice ordinario, resta superata la questione della sospensione del giudizio statale in attesa della definizione dell'impugnazione del lodo.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 13 Luglio 2026, N. 1576, «Corte di Appello di Venezia, 13 luglio 2026, n. 1576», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-13-luglio-2026-n-1576/

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