Corte di Appello di Venezia, 1 luglio 2019, n. 2726
Massima
L’impugnazione per revocazione di lodo arbitrale correlata, a norma dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio arbitrale, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l’onere della prova dell’osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell’ammissibilità dell’impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d’inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.
Note Metodologiche
standard