Corte di Appello di Trento, 25 maggio 2026, n. 94
Massima
L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., nel testo riformato, si applica a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, la legge cui tale disposizione rinvia va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. In caso di convenzione di arbitrato stipulata anteriormente alla riforma, nel silenzio delle parti l'impugnazione del lodo per inosservanza delle regole di diritto è ammissibile, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità non è incompatibile con l'arbitrato rituale, né il corretto esercizio di tale potere è sindacabile in sede di impugnazione. La clausola compromissoria statutaria che prevede la decisione secondo equità non può essere unilateralmente modificata dal singolo socio mediante la mera manifestazione di volontà contraria in sede arbitrale, occorrendo l'osservanza delle specifiche modalità prescritte per la modifica dell'atto statutario. Non integra violazione del principio del contraddittorio la scelta degli arbitri di acquisire per iscritto i chiarimenti del consulente d'ufficio, senza fissare un'udienza di comparizione dei consulenti di parte, quando alle parti sia stata comunque assicurata la facoltà di formulare osservazioni sull'elaborato peritale.
Note Metodologiche
standard