Corte di Appello di Torino, 22 luglio 2021, n. 840
Massima
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la nullità di cui all'art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc.civ. non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
standard