sentenza
N. 829
Anno: 2025

Corte di appello di Salerno, 8 ottobre 2025, n. 829

⚖️ Corte di Appello di Salerno
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Massima

La distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale si fonda sulla volontà delle parti, ma ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo rileva non la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri: il lodo reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ. è impugnabile ai sensi dell'art. 827 cod. proc. civ., anche se il compromesso o la clausola compromissoria prevedano un arbitrato irrituale.
L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali è arbitrabile in quanto investe diritti patrimoniali disponibili, come si evince dall'essere espressamente ammessa la rinunciabilità e la transigibilità ai sensi degli artt. 2476, co. 5 e 2393, co. 6 cod. civ.
L'eccezione di difetto di giurisdizione dell'arbitro non sollevata nel procedimento arbitrale non può costituire motivo di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 817 cod. proc. civ.
L'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, ai sensi dell'art. 829, co. 3 cod. proc. civ., sicché la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata mediante impugnazione per nullità del lodo.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Salerno, 08/10/2025, n. 829, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-salerno-8-ottobre-2025-n-829-1768839417-3850/