Corte di Appello di Salerno, 5 giugno 2026, n. 668
Massima
L'art. 808 ter cod. proc. civ. trova applicazione alle sole convenzioni di arbitrato stipulate dopo il 2 marzo 2006, sicché, in relazione ai lodi resi in forza di clausole compromissorie anteriori, la violazione del principio del contraddittorio non si configura come un vizio del procedimento, ma come una violazione del contratto di mandato e può assumere rilevanza soltanto ai fini dell'impugnazione per vizi della volontà quali errore, dolo o violenza.
Nell'arbitrato irrituale la parte che impugna il lodo deve dimostrare in concreto l'errore nell'apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri sarebbero incorsi, mentre il solo fatto di non essere stata ascoltata o di non aver potuto produrre una replica non implica, di per sé, un vizio della volontà degli arbitri.
Note Metodologiche
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