sentenza
N. 5233
Anno: 2026

Corte di Appello di Roma, 19 giugno 2026, n. 5233

Corte di Appello di Roma

Massima

La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo, essendo tale valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Il vizio di nullità di cui all'art. 829 co. 1 n. 10 c.p.c. si concreta quando gli arbitri abbiano omesso di decidere nel merito, rilevando un vizio di natura procedurale, e non ricorre quando gli arbitri abbiano disatteso una domanda sotto profili di natura sostanziale.
La nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti, ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 12 c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di rito.
In tema di giudizio arbitrale, la violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, e la nullità del lodo deve essere dichiarata solo ove alla denuncia del vizio segua l'indicazione dello specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Roma, 19/06/2026, n. 5233, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-19-giugno-2026-n-5233/