Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Roma, 16 luglio 2026, n. 5966

Corte di Appello di Roma

Massima

L'accettazione della clausola compromissoria richiede la forma scritta ai sensi degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ., che può essere integrata per relationem soltanto ove il contratto richiami espressamente l'atto contenente la clausola.
Nel contratto per persona da nominare il terzo designato subentra nel contratto, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi del contraente originario con effetto retroattivo, soltanto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione, sicché, in difetto di accettazione, la clausola compromissoria contenuta in quel contratto non è a lui opponibile.
La clausola compromissoria è opponibile alla società la cui sottoscrizione, apposta dal rappresentante munito di poteri di firma, risulti autentica, e ciò in relazione a tutte le clausole contrattuali.
L'assenza di una clausola compromissoria nel contratto definitivo è irrilevante ai fini della competenza arbitrale sulle domande relative agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare e nella scrittura integrativa, quando il definitivo non abbia esaurito tali obblighi, costituendone esecuzione soltanto parziale; la clausola compromissoria è infatti autonoma e distinta rispetto al contratto cui accede.
È inammissibile il motivo di impugnazione che, pur denunciando formalmente la violazione dei canoni ermeneutici o delle regole sull'onere della prova, si risolva nella richiesta di un riesame del merito della vicenda decisa dagli arbitri; in particolare, la denuncia di violazione dei canoni interpretativi è contraddittoria rispetto alla contemporanea deduzione dell'inesistenza della motivazione.
Il giudice dell'impugnazione che rigetti un motivo di nullità del lodo con affermazione apodittica, priva dell'indicazione degli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, incorre in motivazione meramente apparente; né è idoneo il rinvio meramente nominale ad altra parte della motivazione che non abbia esaminato il capo del lodo oggetto di censura.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’accettazione della clausola compromissoria richiede la forma scritta ai sensi degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ., che può essere integrata per relationem soltanto ove il contratto richiami espressamente l’atto contenente la clausola.
Nel contratto per persona da nominare il terzo designato subentra nel contratto, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi del contraente originario con effetto retroattivo, soltanto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione, sicché, in difetto di accettazione, la clausola compromissoria contenuta in quel contratto non è a lui opponibile.
La clausola compromissoria è opponibile alla società la cui sottoscrizione, apposta dal rappresentante munito di poteri di firma, risulti autentica, e ciò in relazione a tutte le clausole contrattuali.
L’assenza di una clausola compromissoria nel contratto definitivo è irrilevante ai fini della competenza arbitrale sulle domande relative agli obblighi aventi fonte nel contratto preliminare e nella scrittura integrativa, quando il definitivo non abbia esaurito tali obblighi, costituendone esecuzione soltanto parziale; la clausola compromissoria è infatti autonoma e distinta rispetto al contratto cui accede.
È inammissibile il motivo di impugnazione che, pur denunciando formalmente la violazione dei canoni ermeneutici o delle regole sull’onere della prova, si risolva nella richiesta di un riesame del merito della vicenda decisa dagli arbitri; in particolare, la denuncia di violazione dei canoni interpretativi è contraddittoria rispetto alla contemporanea deduzione dell’inesistenza della motivazione.
Il giudice dell’impugnazione che rigetti un motivo di nullità del lodo con affermazione apodittica, priva dell’indicazione degli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, incorre in motivazione meramente apparente; né è idoneo il rinvio meramente nominale ad altra parte della motivazione che non abbia esaminato il capo del lodo oggetto di censura.

Come citare

Corte di Appello di Roma, 16 Luglio 2026, N. 5966, «Corte di Appello di Roma, 16 luglio 2026, n. 5966», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-16-luglio-2026-n-5966/

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