Corte di appello di Roma, 12 dicembre 2025, n. 7552
Massima
Il giudice chiamato ad accertare l'oggetto e i limiti del giudicato derivante da un lodo arbitrale non può limitarsi a considerare il solo dispositivo, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata anche attraverso l'esame dei motivi che lo sorreggono, potendo le stesse domande delle parti costituire utili elementi di interpretazione per la ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo.
L'indennizzo riconosciuto dal collegio arbitrale ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese spetta a tutti i componenti dell'associazione secondo le quote di ripartizione interna concordate, a prescindere dalla circostanza che nel dispositivo del lodo la condanna sia stata formalmente pronunciata in favore della sola impresa mandataria, qualora dalla motivazione emerga inequivocabilmente che il riconoscimento riguardi l'attività svolta dal raggruppamento nel suo complesso.
Note Metodologiche
standard