Corte di appello di Roma, 10 novembre 2025, n. 6587
Massima
Il criterio distintivo tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale non risiede nella terminologia adottata dalle parti, bensì nella volontà di attribuire agli arbitri un potere decisorio con effetti equiparabili alla sentenza, ovvero di definire la controversia mediante determinazione contrattuale. Nell'arbitrato rituale le parti intendono ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con applicazione delle regole del procedimento arbitrale; nell'arbitrato irrituale, invece, esse affidano all'arbitro la soluzione della controversia attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.
Le decisioni rese da organi di giustizia endoassociativa, istituiti e regolati dalle norme interne di un'associazione, non costituiscono lodi arbitrali rituali ai sensi degli artt. 806 e ss. cod. proc. civ., ove difetti un espresso rinvio alle forme e agli effetti dell'arbitrato rituale, in particolare all'art. 824-bis cod. proc. civ. sull'efficacia di sentenza e alla procedura di exequatur ex art. 825 cod. proc. civ. Tali determinazioni si collocano nell'alveo dell'arbitrato irrituale o della mera autotutela ordinamentale interna, producendo effetti vincolanti esclusivamente nell'ambito dell'ente associativo.
L'impugnazione per nullità del lodo ai sensi degli artt. 828 e 829 cod. proc. civ. dinanzi alla Corte d'Appello è inammissibile quando il provvedimento impugnato non sia riconducibile a un lodo arbitrale rituale, trattandosi di mezzo di gravame tipico ed esclusivo avverso le pronunce arbitrali che producono gli effetti della sentenza ai sensi dell'art. 824-bis cod. proc. civ.
Il principio di favor per l'arbitrato rituale, in caso di dubbio interpretativo sulla natura della clausola compromissoria, presuppone comunque l'esistenza di una convenzione arbitrale suscettibile di produrre effetti rituali e di un assetto procedimentale riconducibile al Titolo VIII del Libro IV cod. proc. civ.; tale principio non trova applicazione quando la giustizia interna associativa sia connotata da regole proprie incompatibili con il modello dell'arbitrato rituale.
Note Metodologiche
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