Giurisprudenza arbitrale

decreto

Corte di Appello di Napoli, decr. 16 luglio 2026 (R.G. 00003231/2025)

Corte di Appello di Napoli

Massima

Il reclamo previsto dall'art. 814, co. 3, cod. proc. civ. integra uno speciale mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza presidenziale di liquidazione del compenso arbitrale, con effetto pienamente devolutivo, sicché la corte riesamina integralmente la spettanza e la misura del compenso, sia quanto alla corretta applicazione dei criteri legali sia quanto alla congruità della liquidazione, senza essere vincolata alla motivazione del provvedimento reclamato, e la decisione resa in sede di reclamo si sostituisce interamente a quella impugnata.
Quando la misura del compenso dell'arbitro non sia stata preventivamente concordata tra le parti e l'arbitro e non si tratti di arbitrato amministrato, la liquidazione va compiuta sulla base dei parametri numerici previsti per i procedimenti arbitrali rituali e irrituali dalla tariffa professionale applicabile.
Ai fini della individuazione dello scaglione applicabile assume rilievo la particolare importanza della controversia, ravvisabile quando essa incida sulla governance e sull'assetto organizzativo della società, con conseguente applicazione del parametro più elevato e della riduzione percentuale prevista.
All'arbitro non competono, in aggiunta al compenso, le spese generali forfettarie previste per l'attività professionale forense, atteso che l'art. 814 cod. proc. civ. gli attribuisce il diritto al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, in ragione della distinta natura dell'attività arbitrale rispetto a quella difensiva e della previsione di apposite disposizioni sul compenso degli arbitri.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il reclamo previsto dall’art. 814, co. 3, cod. proc. civ. integra uno speciale mezzo di impugnazione avverso l’ordinanza presidenziale di liquidazione del compenso arbitrale, con effetto pienamente devolutivo, sicché la corte riesamina integralmente la spettanza e la misura del compenso, sia quanto alla corretta applicazione dei criteri legali sia quanto alla congruità della liquidazione, senza essere vincolata alla motivazione del provvedimento reclamato, e la decisione resa in sede di reclamo si sostituisce interamente a quella impugnata.
Quando la misura del compenso dell’arbitro non sia stata preventivamente concordata tra le parti e l’arbitro e non si tratti di arbitrato amministrato, la liquidazione va compiuta sulla base dei parametri numerici previsti per i procedimenti arbitrali rituali e irrituali dalla tariffa professionale applicabile.
Ai fini della individuazione dello scaglione applicabile assume rilievo la particolare importanza della controversia, ravvisabile quando essa incida sulla governance e sull’assetto organizzativo della società, con conseguente applicazione del parametro più elevato e della riduzione percentuale prevista.
All’arbitro non competono, in aggiunta al compenso, le spese generali forfettarie previste per l’attività professionale forense, atteso che l’art. 814 cod. proc. civ. gli attribuisce il diritto al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, in ragione della distinta natura dell’attività arbitrale rispetto a quella difensiva e della previsione di apposite disposizioni sul compenso degli arbitri.

Come citare

Corte di Appello di Napoli, 16 Luglio 2026, «Corte di Appello di Napoli, decr. 16 luglio 2026 (R.G. 00003231/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-decr-16-luglio-2026-r-g-00003231-2025/

Condividi questa decisione