Corte di appello di Napoli, 30 dicembre 2025, n. 6902
Massima
In tema di arbitrato, il principio secondo cui la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, sancito dall'art. 819 ter, co. 1, cod. proc. civ., comporta che, in presenza di una pluralità di domande connesse, la sussistenza della competenza arbitrale debba essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, senza che il mero vincolo di connessione possa determinare la devoluzione dell'intera controversia agli arbitri ovvero al giudice ordinario.
La clausola compromissoria che devolve ad arbitri rituali tutte le controversie relative ad un determinato accordo contrattuale si estende anche alla domanda di manleva fondata sul medesimo accordo, con la conseguenza che, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale e trattandosi di garanzia impropria, la pendenza della causa principale davanti al giudice ordinario non può comportare deroga alla competenza arbitrale né attrazione della domanda di garanzia alla cognizione del giudice statale.
Note Metodologiche
standard