sentenza
Corte di appello di Napoli, 29 ottobre 2025, n. 5292
Corte di Appello di Napoli
Massima
In materia di arbitrato, ove gli arbitri abbiano agito con dolo o colpa grave, è escluso qualsiasi diritto al corrispettivo e al rimborso spese ai sensi dell'art. 813-ter cod. proc. civ., costituendo colpa grave il disattendere l'eccezione di inesistenza della clausola compromissoria ovvero il pronunciarsi in palese contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede arbitrale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In materia di arbitrato, ove gli arbitri abbiano agito con dolo o colpa grave, è escluso qualsiasi diritto al corrispettivo e al rimborso spese ai sensi dell’art. 813-ter cod. proc. civ., costituendo colpa grave il disattendere l’eccezione di inesistenza della clausola compromissoria ovvero il pronunciarsi in palese contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede arbitrale.
Come citare
Corte di Appello di Napoli, 29 Ottobre 2025, N. 5292, «Corte di appello di Napoli, 29 ottobre 2025, n. 5292», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-29-ottobre-2025-n-5292-1769079702-9901/