sentenza
Corte di Appello di Napoli, 23 luglio 2026, n. 5503
Corte di Appello di Napoli
Massima
La contestuale proposizione dell'eccezione di devoluzione della controversia ad arbitri, in forza della clausola compromissoria, e di domande riconvenzionali non implica rinuncia alla prima, poiché l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione, la cui fondatezza è incompatibile con tale esame.
La clausola compromissoria che sottragga espressamente all'arbitrato, riservandole alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, le controversie relative al pagamento del corrispettivo, anche se attivate mediante procedimento per decreto ingiuntivo, deve essere interpretata, ai sensi dell'art. 1367 cod. civ. e per non privarla di ogni effetto, nel senso che tali controversie sono sempre sottratte alla competenza degli arbitri, anche quando implichino necessariamente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Napoli, 23 Luglio 2026, N. 5503, «Corte di Appello di Napoli, 23 luglio 2026, n. 5503», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-23-luglio-2026-n-5503/