Corte di appello di Napoli, 18 ottobre 2025, n. 5037
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un capitolato d'oneri che non risulti espressamente richiamato nella convenzione principale mantiene efficacia quando sia allegato alla delibera cui la convenzione fa riferimento e risulti sottoscritto da entrambe le parti, costituendo parte integrante del regolamento contrattuale.
L'esistenza di una clausola compromissoria determina il difetto di potestas iudicandi del tribunale ordinario e comporta l'annullamento del decreto ingiuntivo emesso in carenza di competenza, con rimessione delle parti al collegio arbitrale competente ai sensi degli artt. 809 e ss. cod. proc. civ.
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di attribuire alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
Note Metodologiche
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