Corte di Appello di Napoli, 16 giugno 2025, n. 3098
Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario è nulla quando non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, anche nel caso di arbitrato irrituale, ed è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio sin dalla data di entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003.
La teoria del "doppio binario" della clausola compromissoria non trova giustificazione nella legge, in quanto l'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 attribuisce il potere di nomina degli arbitri esclusivamente a soggetti estranei alla compagine sociale per assicurare il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione arbitrale.
Le disposizioni dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 si applicano anche alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale, come chiarito dall'inciso "anche non rituale" contenuto nell'art. 35, co. 5, della medesima legge.
Note Metodologiche
standard