Corte di Appello di Napoli, 14 giugno 2025, n. 3075
Massima
La procedura di determinazione del valore della quota del socio receduto ex art. 2473, co. 3, cod. civ. ha natura esclusiva e non consente al socio di adire direttamente l'arbitrato per la determinazione del giusto valore di liquidazione senza il preventivo rispetto delle procedure ivi previste, salvo che per ragioni oggettive sia impossibile conseguire il risultato seguendo il procedimento speciale indicato.
Il giudizio rescissorio trova applicazione nei soli casi in cui la declaratoria di nullità investa un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di potestas iudicandi.
La presentazione di una domanda risarcitoria in via subordinata non determina alcuna vis attractiva idonea a radicare la competenza arbitrale quando l'arbitro difetti di competenza sulla domanda principale.
Note Metodologiche
standard