Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Corte di Appello di Milano, ord. 6 luglio 2026 (R.G. 00000543/2026)

Corte di Appello di Milano

Massima

Ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato ai sensi dell'art. 830, co. 4, cod. proc. civ., il grave danno lamentato non può risolversi nel mero effetto della condanna, ma deve consistere in conseguenze ulteriori rispetto a quelle proprie della normale esecuzione, e non assume rilievo la pendenza di altro giudizio arbitrale relativo al medesimo contratto.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo impugnato ai sensi dell’art. 830, co. 4, cod. proc. civ., il grave danno lamentato non può risolversi nel mero effetto della condanna, ma deve consistere in conseguenze ulteriori rispetto a quelle proprie della normale esecuzione, e non assume rilievo la pendenza di altro giudizio arbitrale relativo al medesimo contratto.

Come citare

Corte di Appello di Milano, 6 Luglio 2026, «Corte di Appello di Milano, ord. 6 luglio 2026 (R.G. 00000543/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-ord-6-luglio-2026-r-g-00000543-2026/

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