ordinanza
Corte di Appello di Milano, ord. 20 luglio 2026 (R.G. 00001617/2026)
Corte di Appello di Milano
Massima
Sussistono i gravi motivi richiesti dall'art. 840 cod. proc. civ. per la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo straniero quando la parte, tenuta in esecuzione del lodo al versamento di una significativa somma di denaro, sia esposta, nelle more del giudizio di opposizione, al rischio di irripetibilità della stessa.
Il giudice dell'opposizione al decreto di esecutorietà del lodo straniero, nel decidere sull'istanza di sospensione, procede a una valutazione comparativa e di contemperamento tra l'interesse del creditore all'immediata esecuzione e quello del debitore a evitare il danno grave derivante dalla provvisoria esecuzione, potendo subordinare la sospensione alla prestazione di idonea cauzione.
È inammissibile, in sede di opposizione al riconoscimento del lodo straniero, la censura che si risolva in una critica alla correttezza giuridica delle decisioni arbitrali, segnatamente in ordine all'interpretazione della clausola compromissoria, all'applicazione del principio della res judicata e alla qualificazione del procedimento arbitrale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 20 Luglio 2026, «Corte di Appello di Milano, ord. 20 luglio 2026 (R.G. 00001617/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-ord-20-luglio-2026-r-g-00001617-2026/