Corte di Appello di Milano, 5 agosto 2025, n. 2401
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. costituisce giudizio a critica limitata che non consente il riesame nel merito della decisione degli arbitri, limitandosi al solo iudicium rescindens per l'accertamento delle cause di nullità tassativamente previste dalla norma.
Il riesame di merito della pronuncia arbitrale attraverso l'iudicium rescissorium di cui all'art. 830 cod. proc. civ. è subordinato alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità e richiede l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri.
Il vizio di nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ. per omessa pronuncia si configura esclusivamente quando l'arbitro omette di valutare domande ed eccezioni di merito proposte dalle partiin conformità alla convenzione di arbitrato, non potendosi invocare per mere argomentazioni difensive generiche.
Il vizio di contraddittorietà del lodo arbitrale assume rilevanza quale causa di nullità solo quando sussista contraddittorietà evidente tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione rileva unicamente quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione per totale assenza di motivazione.
Note Metodologiche
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