sentenza
N. 2769
Anno: 2022

Corte di Appello di Milano, 26 agosto 2022, n. 2769

⚖️ Corte di Appello di Milano
📅

Massima

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, n. 3, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
L'art. 829, n. 11, cod. proc. civ. prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 26/08/2022, n. 2769, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-26-agosto-2022-n-2769-1752148058/