sentenza
N. 1461
Anno: 2025

Corte di Appello di Milano, 23 maggio 2025, n. 1461

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

L'impugnazione del lodo arbitrale per nullità ha carattere di impugnazione limitata, ammessa solo per determinati vizi in procedendo e per inosservanza di regole di diritto esclusivamente nei limiti dell'art. 829 c.p.c., non dando luogo ad un giudizio di appello che abiliti il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri e consentendo esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens.
La nullità del lodo ex art. 829 nn. 4 e 5 c.p.c. per omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale ovvero quando la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri.
L'impugnazione del lodo arbitrale non è proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, richiedendo invece la specificazione del contenuto della statuizione impugnata, della norma asseritamente violata e delle ragioni specifiche per cui la decisione deve ritenersi viziata, con argomentazioni intellegibili ed esaurienti.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Milano, 23/05/2025, n. 1461, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-23-maggio-2025-n-1461-1752226059/