sentenza
Corte di Appello di Milano, 20 luglio 2026, n. 2111
Corte di Appello di Milano
Massima
L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata sulla clausola compromissoria statutaria, se formulata per la prima volta nel giudizio di impugnazione, è inammissibile per violazione del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ.
La clausola compromissoria statutaria che faccia espresso riferimento alle sole controversie concernenti il rapporto sociale non si estende alle controversie relative al distinto rapporto di scambio instaurato tra l'ente e il socio, il quale conserva autonomia causale e disciplinare rispetto al rapporto associativo.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 20 Luglio 2026, N. 2111, «Corte di Appello di Milano, 20 luglio 2026, n. 2111», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-20-luglio-2026-n-2111/