sentenza
Corte di Appello di Brescia, 20 luglio 2026, n. 747
Corte di Appello di Brescia
Massima
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione quale vizio riconducibile all'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, n. 3, cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata, o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, così da risolversi in una non motivazione.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Brescia, 20 Luglio 2026, N. 747, «Corte di Appello di Brescia, 20 luglio 2026, n. 747», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-brescia-20-luglio-2026-n-747/